NUOVE REGOLE LOCAZIONI TURISTICHE IN SICILIA, PER AIGAB È TUTTO DA RIFARE

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Non si placa il malcontento tra gli imprenditori del turismo professionale in appartamento che bocciano senza appello, come fa AIGAB-Associazione Italiana Gestori Affitti Brevi, le nuove misure approvate a giugno dalla Regione, giudicate irricevibili per l’impatto negativo che hanno innescato sul mercato degli affitti brevi in Sicilia, un mercato in crescita in grado di accogliere ben il 35% delle presenze, come certificato dalle rilevazioni di ENIT e degli Osservatori regionali.

Per AIGAB, che in Sicilia annovera oltre 70 aziende associate che gestiscono professionalmente per conto dei proprietari circa 2000 abitazioni, “si tratta di norme confuse e contraddittorie che creano ulteriore impasse in un mercato che potrebbe invece trainare l’industria del turismo dell’intera Regione”. Spiega Maurizio Giambalvo, Delegato territoriale AIGAB per la Sicilia, che ha portato avanti l’interlocuzione istituzionale personalmente a nome dell’Associazione: “Auspichiamo senz’altro una maggiore concertazione e chiediamo il ritiro tout court delle misure approvate a giugno o quantomeno una loro revisione profonda con l’apertura di un tavolo di lavoro che parta dall’assunzione che la politica non può non farsi carico delle osservazioni costruttive delle Associazioni di categoria che rappresentano il settore produttivo su cui il Legislatore ha normato”.

Di seguito alcuni dei punti più critici del Regolamento Attuativo della “Disciplina delle strutture turistico-ricettive” varata dalla Regione e contestati da AIGAB che chiede, fra le altre cose, di escludere le locazioni turistiche dalla categoria delle strutture ricettive nel rispetto della normativa nazionale vigente (D.L. 50/2017, Legge 96/2017, Codice Civile, Legge 431/1998, Codice del Turismo) che disciplina le locazioni turistiche come contratti di diritto privato, non assimilabili alle attività ricettive:

La normativa regionale ha erroneamente incluso le locazioni turistiche tra le strutture ricettive.

Tale assimilazione rappresenta un grave errore giuridico, in quanto comporta una violazione delle competenze esclusive dello Stato, ai sensi dell’art. 117, comma 2, lettera l) della Costituzione. Le locazioni, infatti, rientrano nella sfera del diritto civile, riservata allo Stato, e la loro assimilazione alle strutture ricettive genera incoerenze normative a diversi livelli. Le locazioni turistiche sono già disciplinate dal D.L. 50/2017, convertito con modificazioni nella Legge n. 96/2017, e si inquadrano nel contesto giuridico dell’art. 1571 e seguenti del Codice Civile, della Legge 431/1998 (in materia di locazioni abitative) e dell’art. 53 del Codice del Turismo.

L’obbligo di dotare ogni camera sprovvista di bagno privato, di un lavabo con acqua corrente calda e fredda non è applicabile alle locazioni turistiche.

Queste, non assimilabili alle strutture ricettive, rispondono a quanto prevedono i Regolamenti comunali, ai sensi del Decreto del Ministero della Sanità del 5 luglio 1975.

Occorre escludere le locazioni turistiche dall’obbligo di dotazione di materassi ignifughi.

Le LT, pur non essendo classificabili come strutture ricettive, sono comunque già soggette a norme di sicurezza specifiche, quali l’obbligo di presenza di estintori e rilevatori di gas combustibili e del monossido di carbonio, già sufficienti a garantire un adeguato livello di protezione. L’imposizione di materassi ignifughi risulta pertanto ridondante e non prevista dalla normativa nazionale ed introduce un ulteriore, ed irricevibile, aggravio economico per migliaia di proprietari di immobili destinati alla locazione turistica. Si tratta infatti, nella maggior parte dei casi, di abitazioni civili con materassi già conformi alle normative sull’uso residenziale, che sarebbero ingiustamente soggette a sostituzioni di massa.

Illegittimo l’obbligo di presentare documentazione attestante l’assenza di impedimenti tecnico-amministrativi allo svolgimento dell’attività di locazione turistica .

Nessun Regolamento condominiale può vietare l’attività di locazione turistica, per diverse ragioni. In primo luogo, la locazione turistica non costituisce attività ricettiva e, pertanto, non può essere soggetta a limitazioni derivanti da accordi di natura privata, quali i Regolamenti condominiali. Inoltre, eventuali divieti che limitano il diritto di proprietà – tutelato dall’art. 42 della Costituzione – sarebbero da ritenersi illegittimi secondo consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione. Pertanto, subordinare l’esercizio della locazione turistica al rispetto del Regolamento condominiale risulta contrario alla normativa vigente e ai principi

costituzionali. A ciò si aggiunge che l’introduzione dell’obbligo di comunicazione di inizio attività al SUAP anche per le locazioni turistiche svolte in forma non imprenditoriale rappresenta un inutile aggravio burocratico, sia per i proprietari sia per gli uffici comunali, spesso non strutturati per gestire tale ulteriore carico amministrativo. Questo determina, tra l’altro, un rallentamento significativo nei tempi di rilascio dei Codici Identificativi Regionali (CIR) e delle credenziali per l’accesso ai portali per la registrazione dell’Imposta di Soggiorno.

“L’auspicio – conclude AIGAB con Giambalvo – è che la Regione ritiri il Regolamento e avvii una nuova fase di confronto con le Associazioni di categoria al fine di varare misure conformi alla normativa nazionale, nella consapevolezza che la collaborazione tra le parti risulta fondamentale anche nel garantire efficacia e sostenibilità all’applicazione delle norme”.